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Ordinanza — n. 23875/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23875/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds for challenging the appellate court's decision. The appellant merely generically contested the appellate ruling's multiple reasons for denying a renewed evaluation of generic mitigating circumstances without addressing them specifically. Consequently, the court applied the established rule that appeals lacking specific arguments correlating to the contested decision must be rejected.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if based on generic and indeterminate grounds that merely reiterate reasons already examined and rejected by the lower court or lack the necessary correlation between the arguments presented in the contested decision and those supporting the appeal.

Parole chiave

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lack of specific grounds generic appeal arguments inadmissible cassation appeal mitigating circumstances denial correlation of arguments motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano
230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU GENTIAN nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di MILAhl0 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; A OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, censura l'illegittimità dell'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in ragione del difetto di specificità dei motivi proposti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni dell'ordinanza impugnata, che ha rilevato plurime ragioni per le quali la richiesta di una rinnovata valutazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche non costituiva una critica specifica alla sentenza di primo grado;

Rilevato che, in particolare, il ricorrente :si è confrontato solo parzialmente con le plurime rationes decidendi poste dalla Corte di appello a fondamento della declaratoria di inammissibilità; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568;

Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore I