Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23873/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23873/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23873/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAEZZA LUCIANO nato a NAPOLI il 21/02/1975 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; • OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente deduce il vizio della motivazione, in quanto la Corte di appello di Milano, nella sentenza impugnata, avrebbe negato la concessione delle attenuanti generiche senza motivare sul punto; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione «del pessimo comportamento processuale, rilevabile dai verbali di udienza»;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23873/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione disciplinare dell'avvocato attenuazione della pena oltraggio alla corte disciplina processuale facoltà di astenersi dal testimoniare ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAEZZA LUCIANO nato a NAPOLI il 21/02/1975 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; • OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente deduce il vizio della motivazione, in quanto la Corte di appello di Milano, nella sentenza impugnata, avrebbe negato la concessione delle attenuanti generiche senza motivare sul punto; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione «del pessimo comportamento processuale, rilevabile dai verbali di udienza»;

Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr ide