Ordinanza — n. 23871/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBETTI GABRIELE nato a MASSA LOMBARDA il 22/07/1964 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Considerato che la prima censura, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove raccolte in dibattimento, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23871/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che la seconda censura è parimenti inammissibile, in quanto sollecita la Corte di legittimità a una diretta rideterminazione della pena irrogata nella specie, anche mediante concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che si rivelano inammissibili, in ragione della loro genericità, le censure rivolta al capo relativo alle statuizioni civili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBETTI GABRIELE nato a MASSA LOMBARDA il 22/07/1964 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Considerato che la prima censura, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove raccolte in dibattimento, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che la seconda censura è parimenti inammissibile, in quanto sollecita la Corte di legittimità a una diretta rideterminazione della pena irrogata nella specie, anche mediante concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che si rivelano inammissibili, in ragione della loro genericità, le censure rivolta al capo relativo alle statuizioni civili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre i