Italian court dismisses appeal as it involves factual re-evaluation reserved for the trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court improperly accepted police testimony over video evidence and failed to recognize the defendant's protest as non-compliance. The court ruled that these arguments merely proposed a different factual assessment, which is exclusively the trial judge's domain and does not constitute a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 comma 2 e 546 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 337 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements or propose alternative factual readings, reserving such assessment exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO ROCCO nato a PALMI il 31/03/1976 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 192, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. peri., in quanto la Corte di appello nella ricostruzione del fatto avrebbe apoditticamente accolto la versione degli inquirenti in luogo di quella della difesa, supportata dalle riprese video in atti;
Considerato che la censura, pur deducendo formalmente un vizio di inosservanza della legge penale, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa C:orte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto l'imputato non si sarebbe opposto alle forze di polizia, ma avrebbe inteso esprimere la propria protesta rispetto alle loro richieste; Ritenuto che anche questo motivo si risolve nella proposizione di una diversa lettura del fatto accertato dalla sentenza impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il