Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking sentencing discretion and failing to compare with appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because the appellant failed to compare his arguments with the specific reasoning of the appellate court's decision. The appellant argued that the lower court incorrectly applied statutory sentencing indices, but the appellate court had explicitly excluded a minimum statutory sentence due to the defendant's prior record and lack of ingenuity. The court rejected the appeal, affirming that sentencing discretion regarding base and aggravated/attenuating circumstances falls within the trial judge's authority under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The ratio decidendi establishes that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the discretion of the trial judge, making cassation challenges to the congruity of the sentence inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNATA MASSIMILIANO nato a MILANO il 10/04/1983 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, in quanto la Corte di appello di Milano avrebbe erroneamente applicato gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena base; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso la determinazione della pena in coincidenza del minimo edittale„ in quanto i precedenti penali dell'imputato e la sua capacità e delinquere escludevano, quanto al fatto, accertato qualsiasi connotazione di ingenuità;
Considerato, inoltre, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr