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Ordinanza — n. 23868/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and unreviewable fact findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23868/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court erred in applying criminal law regarding the objective elements of the crime and failed to properly motivate the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they constituted a new factual evaluation rather than a legal error, which is prohibited under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: Appeals based on a different factual assessment of the case are inadmissible, as the trial court's evaluation of facts and the reasoning behind granting or denying generic mitigating circumstances are unreviewable in court of appeal proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances factual assessment review Article 606 criminal procedure unreviewable fact findings attenuazione della pena attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Considerato che, tuttavia, tali censure sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 133, cod. pen.
art. 337 cod. pen
art. 62 bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 19/12/1993 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto in contestazione, in quanto spinte e gli strattonamenti posti in essere dall'imputato sarebbero stati privi di reale efficacia impeditiva dell'azione degli operanti e le frasi proferite non sarebbero state minacciose;

Considerato che, tuttavia, tali censure sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Rilevato che il secondo motivo, relativo alla carenza della motivazione in ordine al diniego delle generiche, è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha negato l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. in ragione della gravità del fatto e della mancanza di resipiscenza dell'imputato;

Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia nor contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inamm issibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il