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Ordinanza — n. 23866/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23866/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23866/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SALVO SAVERIO nato a PIACENZA il 05/04/1965 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce congiuntamente l'errata qualificazione del fatto, l'erronea valutazione della prova, l'illogicità della motivazione oltre che plurime violazioni di legge; Considerato che le censure predette sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi rilevanti ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23866/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ,somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove revisione limitata procedura di ricusazione motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SALVO SAVERIO nato a PIACENZA il 05/04/1965 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce congiuntamente l'errata qualificazione del fatto, l'erronea valutazione della prova, l'illogicità della motivazione oltre che plurime violazioni di legge; Considerato che le censure predette sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi rilevanti ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto;

Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ,somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr ident