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Ordinanza — n. 23791/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for generic mitigating circumstances as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23791/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued that the trial court incorrectly denied generic mitigating circumstances, but the court ruled these grounds fall outside the limited statutory exceptions for challenging plea agreements. Consequently, the appeals were rejected on procedural grounds, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless based on the defendant's lack of consent, lack of correlation with the judgment, legal error in qualification, or illegality of the penalty, excluding generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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plea bargain appeals generic mitigating circumstances inadmissible cassation procedural exhaustion Art. 448 cod. proc. pen. attenuazione della pena casi di esclusione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
- che il Tribunale di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applica- to, ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAPPALA EMANUELE nato a CATANIA il 05/10/1979 STURNIOLO MASSIMO LUIGI nato a CATANIA il 21/06/1972 SCUDERI PASQUALE nato a MONZA il 23/01/1968 avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di CATANIArdato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applica- to, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Pasquale Scuderi, Massimo Luigi Stur- niolo e Emanuele Zappalà, a pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusio- ne ed C 800 di multa ciascuno, per il reato di furto in abitazione in concorso; - che avverso tale decisione, gli imputati, per il tramite dei rispettivi difenso- ri, ricorrono per cassazione censurando, tutti, il diniego delle circostanze atte- nuanti generiche; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdot- to dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu- rezza; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in fa- vore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec