Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23790/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet statutory grounds under Art. 448 CPPT. 2-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23790/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Carlino's appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Carlino argued for a violation of Article 129 of the same code, but the Court found no evident non-punishment cause in the first-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and Carlino was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea-bargain sentence is inadmissible unless it falls within the four statutory grounds, and a claim of non-punishment requires an evident cause in the judgment text.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal plea bargain sentence non-punishment cause statutory grounds court costs fine messa in circolazione di monete false ammende per infrazione procedurale riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
277102), elemento che, nel caso in esame, non solo non sussiste, ma non viene neanche prospettata in concreto dal ricorrente; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione deducendo la violazione dell'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
- che il Tribunale di Cassino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Vincenzo Carlino la pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, per i reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLINO VINCENZO nato a CASSINO il 08/04/1985 avverso la sentenza del 10/02/2022 del TRIBUNALE di CASSINO/dato avviso alle parti; 2 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Cassino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Vincenzo Carlino la pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110, 455 e 385 cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, d'altronde, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non solo non sussiste, ma non viene neanche prospettata in concreto dal ricorrente; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente i c 2 O I