Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to meet strict grounds for plea bargain challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the first count of a plea bargain sentence, arguing an error of fact, while the prosecution had agreed to the terms. The Court ruled that such appeals are strictly limited to issues regarding the expression of the defendant's will, lack of correlation with the judgment, legal qualification errors, or penalty illegality, excluding factual disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are inadmissible if they allege errors of fact, as they must strictly concern the expression of the defendant's will, the correlation between request and judgment, legal qualification, or penalty legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU LEONARDO nato il 12/07/1999 avverso la sentenza del 07/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Tribunale di Parma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Marku Leonardo, per i reati di tentato furto in abitazione (capo A), furto in abitazione (capo B), porto di oggetti atti a offendere (capo C), falsa dichiarazione sulla propria identità (capo D), e per il reato di cui all'art. 13 comma 13 D.Igs. 286/1998 (capo E), la pena concordata con il pubblico ministero; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un solo motivo, l'erronea applicazione della legge penale in relazione al capo A, ritenendo sussistente un errore sul fatto; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in ogni caso, questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consiglier estensore Il Presidente Cuoco Stef. o P D I