Cassation appeals dismissed for inadmissibility as they fall outside the narrow scope of Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Luigi and Maria Rosaria Di Bianco inadmissible. The defendants argued for the erroneous legal qualification of specific conduct and the improper application of sentencing increases under bankruptcy laws. The court rejected these claims because the appeals did not meet the strict requirements of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, limiting such challenges to cases of obvious error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; The possibility of filing a cassation appeal based on the erroneous legal qualification of facts is restricted to cases of obvious error, which requires the qualification to be clearly eccentric from the charge without any room for opinion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI BIANCO LUIGI nato a SALERNO il 24/03/1968 DI BIANCO MARIA ROSARIA nato a SALERNO il 09/09/1966 avverso la sentenza del 07/02/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNO Fl—a--a--v-;iso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, per una pluralità di reati fallimentari, la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, a Luigi Di Bianco, e la pena di anni quattro di reclusione, a Maria Rosaria Di Bianco, per una pluralità di reati fallimentari, indicati nei singoli capi d'imputazione; - che avverso tale decisione, entrambi gli imputati, per il tramite del loro difensore, ricorrono per cassazione deducendo l'errata qualificazione di alcune condotte, contestate ai capi 8d) e 10d) e l'errata applicazione dei relativi aumenti di pena; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017; - che, sotto tale profilo, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre nel caso di specie è stato prospettato, peraltro genericamente ed alla luce di mere dichiarazioni dell'imputato, la mera possibilità di una diversa qualificazione ai sensi dell'art. 217 I. fall.; - che, sotto il profilo sanzionatorio, a prescindere dalla natura degli aumenti applicati, non vengono dedotti profili specifici di eventuale illegalità della pena concretamente applicata; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 20