Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of specific grounds and procedural violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Muto and Parrotta inadmissible, ordering them to pay fines. The defendants challenged the plea bargain sentence regarding the unlawfulness of their conduct but failed to specify the exact grounds required by law. The court ruled that the appeals were generic and did not fall within the limited categories of admissible reasons for challenging plea bargain decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they are not limited to specific statutory grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUTO GIULIANO nato a CROTONE il 24/08/1988 PARROTTA ROSARIO nato a MONTECCHIO EMILIA il 05/02/1991 avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONEdato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Tribunale di Crotone, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Giuliano Muto e Rosario Parrotta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con la pubblica accusa, per i reati di danneggiamento e furto pluriaggravato in concorso; - che avverso tale decisione, gli imputati, per il tramite del loro difensore, ricorrono per cassazione deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione della sentenza, quanto alla ritenuta antigiuridicità della condotta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto genericamente proposto, atteso che non non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso ed in ogni caso è proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ste(If7P DEPOS &TATA iri Afsie— FR