Ordinanza — n. 23786/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARONE GIOVANNI nato a PALERMO il 28/06/1984 SIRAGUSA ANGELA nato a PALERMO il 25/04/1989 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. pen; Ordinanza — n. 23786/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARONE GIOVANNI nato a PALERMO il 28/06/1984 SIRAGUSA ANGELA nato a PALERMO il 25/04/1989 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARONE GIOVANNI nato a PALERMO il 28/06/1984 SIRAGUSA ANGELA nato a PALERMO il 25/04/1989 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che a Corte d'appello di Palermo, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto Giovanni Barone e Angela Siragusa responsabili dei reati loro ascritti in rubrica: artt. 633, 639-bis cod. pen. (per aver arbitrariamente invaso un appartamento di pertinenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo) e 624, 625 n. 2 cod. pen. (per essersi impossessati, attraverso un allaccio abusivo, di una quantità imprecisata di energia elettrica); - che avverso detta sentenza entrambi gli imputati, per il tramite del loro difensore, ricorrono per cassazione, articolando due motivi d'impugnazione: il primo relativo alla contestata riconducibilità agli imputati della condotta contestata al capo b), il secondo relativo all'invocato beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.; - che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, dove si dà conto delle ragioni della ritenuta riconducibilità delle condotte contestate agli imputati, della sussistenza dell'aggravante contestata e delle ragioni per cui gli imputati non sono meritevoli del beneficio invocato) e comunque ed unicamente diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; - che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Presidente S ej3 rr-