Cassation appeal dismissed as late; filing deadline exceeded by over two months under Art. 544 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on June 4, 2021, exceeding the statutory deadline of April 5, 2021. The appellant, Francesca Montagna, challenged an appellate court's conviction for attempted crimes, but the primary ground for rejection was the procedural delay. The court ruled that the appeal was untimely under Article 544 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544 c.p.p.; Art. 545 c.p.p.: An appeal against a judgment is inadmissible if filed after the expiration of the time limit prescribed by law, regardless of the merits of the substantive arguments presented by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA FRANCESCA nato a MARSALA il 06/12/1974 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO[dato avviso alle par-t7) udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; /4-
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte di appello di Palermo, riqualificando il reato ascritto nella forma tentata (56, 624, 625 n. 2), ha condannato Francesca Montagna alla pena di otto mesi di reclusioni e 120 euro di multa, confermando per il resto la decisione di primo grado; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando tre motivi di censura; - che il ricorso è tardivo, in quanto proposto il 4 giugno 2021, oltre il termine del 5 aprile 2021, individuato ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen. (atteso che la sentenza del 20 gennaio 2021 fissava in 30 giorni il temine di deposito ex articolo 544 cod. proc. pen.); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Presidente S t e f3T)Ptia;(1-11-- TATA rIDE.-..P O SI