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Ordinanza — n. 23784/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding factual and legal arguments in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23784/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant failed to explicitly argue against the factual findings or legal reasoning of the lower court's decision on aggravated theft. Consequently, the court ruled that the generic nature of the appeal precluded its admissibility and ordered the payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal or cassation petition is inadmissible if it lacks specific grounds, as the appellant must explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts or law underlying the decision.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal criminal procedure law factual analysis legal reasoning argomentazione nel merito risarcimento per atto illecito quantificazione del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
In particolare: - non vengono esplicitate le ragioni per cui il semplice scorticamento dei fili elettrici non integrerebbe l'aggravante contestata; - la condizione di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANGELO nato a PALERMO il 17/08/1957 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Angelo Romeo e ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; - che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, 8825 del 27/10/2016, Galtelli); - che la corte territoriale ha correttamente rilevato come l'appellante non si è in alcun modo confrontato con le emergenze fattuali e logiche analizzate nel corso del giudizio, limitandosi a riproporre le medesime circostanze di fatto già analiticamente valutate in primo grado. In particolare: - non vengono esplicitate le ragioni per cui il semplice scorticamento dei fili elettrici non integrerebbe l'aggravante contestata; - la condizione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., invocata con il primo motivo dell'atto di appello, non è applicabile nella specie giacché l'imputato è stato condannato per il reato di furto aggravato e la relativa pena edittale precluda l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità; - che anche il motivo di ricorso proposto è genericamente formulato, in quanto non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso; - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Io iglier estensore Il Presidente Cuoco Stet-a n 139-1-1-a\pì, DEPOSITA:1- (N CANCFT.A.A 2 0