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Ordinanza — n. 23783/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming non-punishment due to excessive maximum penalty for aggravated attempted theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23783/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Caterina Aloia's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated attempted theft. Aloia argued that the statutory maximum penalty rendered the crime non-punishable under Article 131-bis of the Criminal Code. The court rejected this, ruling that the existence of a maximum penalty does not preclude the application of non-punishment causes.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 64 c.p.: The existence of a statutory maximum penalty does not preclude the application of causes of non-punishment provided for by law.

Parole chiave

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aggravated attempted theft non-punishment cause statutory maximum penalty Criminal Code Italy inadmissible appeal pena pecuniaria non riscuotibile punibilità attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 64 c.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOIA CATERINA nato a ERICE il 28/01/1975 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione resa in primo grado e ha ritenuto responsabile Caterina Aloia del reato di tentato furto aggravato in concorso; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, afferente alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato giacché la pena edittale massima prevista preclude l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità; - che il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 .glier