Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to critically engage with first-instance reasoning on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity and failure to critically engage with the first-instance court's reasoning. The appellant merely repeated facts already evaluated regarding generic mitigating circumstances without providing new arguments or explaining why their value should outweigh the gravity of the conduct and prior criminal record. The court ruled that the lower court correctly exercised its discretion by focusing only on decisive elements, as the appellant offered no concrete critique of the factual or legal grounds for denying mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible for lack of specificity when the grounds do not explicitly and argumentatively address the factual or legal reasons underlying the decision, and when the appellant fails to critically confront the reasoning of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI CRISTIAN nato a PALERMO il 29/11/1992 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Cristian Buscemi e ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; - che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, 8825 del 27/10/2016, Galtelli); - che la corte territoriale ha correttamente rilevato come l'appellante non si sia in alcun modo confrontato con le emergenze fattuali e logiche analizzate nel corso del giudizio, limitandosi a riproporre le medesime circostanze di fatto già analiticamente valutate in primo grado. In particolare, l'appellante si sarebbe limitato ad addurre a fondamento della sua richiesta un elemento già espressamente valutato dal tribunale per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ossia il comportamento positivo tenuto dall'imputato al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, senza concretamente indicare le ragioni per cui si dovrebbe assegnare a tale elemento un valore preminente rispetto alle due circostanze di segno opposto (la gravità della condotta e i precedenti penali); - che anche il motivo di ricorso proposto è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849); - che lo stesso motivo è comunque manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 D,
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il C glier estensore Il Presidente Stefl7p11.<\:;7a ..„....5, DEP