Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and statutory bar on leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Francesco Militello inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the lower court's decision lacked proper reasoning regarding consent and incorrectly applied the statute of limitations for minor offenses. The court rejected these claims because the first ground was too vague to be actionable, while the second was barred by the maximum statutory penalty which precludes the exclusion of criminal liability for minor acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for review or if the statutory maximum penalty precludes the application of the exclusion of criminal liability for minor offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITELLO FRANCESCO nato a NISCEMI il 28/10/1985 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione resa in primo grado e ha ritenuto responsabile Francesco Militello del reato di frutto aggravato in concorso; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola due autonomi motivi di ricorso, riferito, l'uno, all'asserito vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui avrebbe escluso il consenso dell'avente diritto, e, l'altro, alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., insistendo, con note del 27 aprile 2022, per l'accoglimento del ricorso; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e comunque è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso riguardante la mancata concessione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato giacché la pena edittale massima prevista preclude l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità; - che il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Presidente ste,Tr p. TATA 2 0 aSU