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Ordinanza — n. 23780/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23780/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23780/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONE FILIPPO WALTER nato a ENNA il 07/05/1976 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che la Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione resa in primo grado ed ha ritenuto Filippo Walter Pavone responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen.; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola quattro i motivi di ricorso, rispettivamente afferenti al vizio motivazionale della sentenza impugnata, all'erronea valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, all'erronea valutazione e al correlato travisamento delle dichiarazioni della persona offesa nonché alla violazione del principio di cui all'art. 27 Cost.; - che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) e, peraltro, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, richiamate attraverso la trascrizione parcellizzata di singoli brani di dichiarazioni; - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 27 Cost; Ordinanza — n. 23780/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n. 4 cod. pen.; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola quattro i motivi di ricorso, rispettivamente afferenti al vizio motivazionale della sentenza impugnata, all'erronea valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, all'erronea valutazione e al correlato travisamento delle dichiarazioni della persona offesa nonché alla violazione del principio di cui all'art. 27 Cost.; - che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) e, peraltro, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, richiamate attraverso la trascrizione parcellizzata di singoli brani di dichiarazioni; - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione penale crimine aggravamento della pena reati penali gravi pena complementare revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 27 Cost
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONE FILIPPO WALTER nato a ENNA il 07/05/1976 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione resa in primo grado ed ha ritenuto Filippo Walter Pavone responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen.; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola quattro i motivi di ricorso, rispettivamente afferenti al vizio motivazionale della sentenza impugnata, all'erronea valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, all'erronea valutazione e al correlato travisamento delle dichiarazioni della persona offesa nonché alla violazione del principio di cui all'art. 27 Cost.; - che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) e, peraltro, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, richiamate attraverso la trascrizione parcellizzata di singoli brani di dichiarazioni; - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIAIL CA