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Ordinanza — n. 23779/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23779/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23779/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEBBIONE ANGELO nato a TORRE DEL GRECO il 23/03/1991 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che la Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione resa in primo grado ed ha ritenuto responsabile Angelo Nebbione el reato di cui agli artt. 385 e 624,625 comma 1 nn. 2 e 7, cod. pen.; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, quanto all'accertamento della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio concretamente applicato; - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce, né risulta scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, né, in ultimo, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23779/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 e 624,625 comma 1 nn. 2 e 7, cod. pen.; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, quanto all'accertamento della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio concretamente applicato; - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce, né risulta scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, né, in ultimo, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali alleggerimento della pena pena accessoria modalità di calcolo dell'ammenda riscossione di pene pecuniarie controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEBBIONE ANGELO nato a TORRE DEL GRECO il 23/03/1991 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione resa in primo grado ed ha ritenuto responsabile Angelo Nebbione el reato di cui agli artt. 385 e 624,625 comma 1 nn. 2 e 7, cod. pen.; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, quanto all'accertamento della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio concretamente applicato; - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce, né risulta scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, né, in ultimo, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 sigl re