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Ordinanza — n. 23778/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient reasoning on mitigating circumstances and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23778/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft in a shared dwelling. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a lighter sentence, but the appellate court provided adequate reasoning regarding the value of stolen goods and prior criminal record. The supreme court ruled that the first-instance judgment sufficiently addressed these points, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 125, comma 3, c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the lower court's decision on mitigating circumstances is based on relevant facts, and the sentencing is not excessively high compared to statutory minimums, even when using general expressions like 'congruous' or 'fair'.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances sentencing proportionality theft in shared dwelling motivation requirement criminal procedure sanzioni penali riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 125, comma 3, c.p.p.
4 della motivazione); quanto al trattamento sanzionatorio, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402
pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (avuto riguardo al valore dei beni sottratti ed ai precedenti penali: pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMANCA SALVATORE nato a CATANIA il 30/07/1979 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo Salvatore Salamanca responsabile di furto in concorso in abitazione; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura, relativo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; - che le doglianze sono manifestamente infondate perché, quanto alle circostanze attenuanti generiche, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione); quanto al trattamento sanzionatorio, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (avuto riguardo al valore dei beni sottratti ed ai precedenti penali: pag. 4 della sentenza impugnata) - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il President