Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis and contrary interpretation of Art. 624-bis code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Kebir Ferrari inadmissible, ordering him to pay court costs. Ferrari challenged the lower court's conviction for theft under Article 624-bis of the Penal Code, arguing for a different qualification of his entry into the residence. The court rejected this because the appeal merely repeated previously rejected arguments without providing a critical analysis and offered an interpretation contradicting established case law regarding the definition of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces previously rejected arguments without critical analysis and if its interpretative stance contradicts the statutory norm and consolidated case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI KEBIR nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 10/08/1976 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ha confermato la condanna di Kebir Ferrari per il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura, afferente all'esatta qualificazione del fatto contestato, insistendo, con memoria del 28 aprile 2022, per l'accoglimento del ricorso; - che la censura è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed è priva della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; - che, d'altronde, lo stesso motivo di ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che infatti è concorde nel ritenere che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di una pertinenza dell'abitazione (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274389;
Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, Rv. 273597) - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 re estensore Il Presidente SteoILa '[ D E P75 '8 t TATA