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Ordinanza — n. 23776/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual dogma and unfounded sentencing complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23776/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for aggravated theft of electricity and the imposed sentence. The court rejected the first ground as a mere factual reconstruction lacking specificity and dismissed the second as unfounded since the sentence was not excessively high and properly motivated.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1; Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is formulated in fact or lacks specificity, and a sentencing complaint is unfounded if the penalty does not deviate excessively from the statutory minimum and is adequately motivated.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual dogma lack of specificity sentencing motivation statutory minimum penalty danneggiamento d'impianti elettrici altri capi d'accusa ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPIELLO DANIELE nato a FOGGIA il 09/01/1989 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo Daniele Cappiello responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura diretto a censurare la motivazione della sentenza impugnata (nella parte relativa all'accertamento della responsabilità dell'imputato) e il trattamento sanzionatorio concretamente applicato; - che la prima doglianza è inammissibile in quanto articolata in fatto (atteso che prospetta una diversa ricostruzione degli elementi probatori valutati dai giudici di merito) e comunque priva di specificità (perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - la seconda, relativa al trattamento sanzionatorio, è invece manifestamente infondata, in quanto, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali (come nel caso di specie), il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (avuto riguardo ai precedenti penali ed al lungo arco di tempo nel quale si è consumata la condotta: pag. 4 della sentenza); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il nsig re estens Il Presidente Pa St r Ut •TJSI T