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Ordinanza — n. 23775/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to insufficient specific reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23775/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Tidda's cassation appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Tidda challenged the Second Instance Court's confirmation of his conviction for aggravated attempted theft by arguing that generic mitigating circumstances were not recognized. The court ruled the appeal invalid because the lower court provided a sufficient reference to the decisive elements in its reasoning, satisfying established jurisprudence requirements.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's denial of mitigating circumstances is based on a congruent reference to the decisive elements, without requiring an exhaustive enumeration of all facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mitigating circumstances denial sufficient reasoning requirement generic circumstances recognition second instance judgment attenuazione della pena circostanza aggravante deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIDDA GIUSEPPE nato a BORGO SAN LORENZO il 20/08/1961 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo Giuseppe Tidda responsabile di tentato furto pluriaggravato in abitazione; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura, relativo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - che la doglianza è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Presidente Ste9qo Par114 IL C