Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific procedural violations in evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mohammed Dhimi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court improperly evaluated fragmented evidence and failed to identify specific procedural errors. The court rejected this, ruling that the appeal lacked the required specific allegations of procedural violations to be admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence or a different reading of facts without alleging specific procedural violations or misinterpretations of legal rules by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHIMI MOHAMMED nato il 27/09/1973 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo Mohammed Dhimi responsabile dei reati di minaccia aggravata e percosse; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando unico motivo di censura con il quale censura la motivazione della decisione impugnata; - che la doglianza è finalizzata a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, attraverso, peraltro, una valutazione parcellizzata delle dichiarazioni, richiamate attraverso singoli stralci; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno