Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds in censure against appellate court's theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fabrizia De Caro inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the second-instance conviction for aggravated theft, arguing for generic mitigating circumstances and alleging an erroneous application of Article 99 of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that the appellate court provided sufficient logical reasoning and coherent arguments based on the evidence to justify its decision, rendering the censure grounds merely repetitive and lacking extrinsic specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of censure are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal without specific extrinsic grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL CARO FABRIZIA nato a CALCINATE il 27/07/1983 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo Fabrizia De Caro responsabile del reato di furto aggravato; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura; - che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, afferente all'asserita erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e al correlato vizio motivazionale, è ugualmente infondato, in quanto la corte d'appello ha evidenziato i motivi (logici e coerenti con i dati probatori) posti a sostegno della decisione assunta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che tutti i motivi, comunque, sono privi di specificità estrinseca perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il on gli Il Presidente Mi hel ste339,riL,3,01„._ D EP -5 A tN 2