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Ordinanza — n. 23772/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to meet statutory grounds for plea sentence challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23772/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Petre Nicolae Marian and Magiaru Cristian Antonio inadmissible. The defendants challenged a first-instance sentence for continuous theft, arguing violations of procedural and substantive law regarding non-punishment grounds. The court rejected these claims because the appeals did not fall within the specific statutory exceptions allowing challenges to plea sentence outcomes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea sentence outcomes are inadmissible unless they strictly adhere to the four statutory grounds, and non-punishment claims require explicit evidence in the judgment.

Parole chiave

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plea sentence appeal inadmissible appeal continuous theft non-punishment grounds procedural violation attenuazione della pena divieto della reformatio in peius revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; - che it ricorsfp devkgssere dichiarato inammissibil;, giacché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
- che il Tribunale di Imperia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
- che il Tribunale di Imperia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
artt. 129 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PETRE NICOLAE MARIAN nato il 05/12/1988 MAGIARU CRISTIAN ANTONIO nato il 13/02/1983 avverso la sentenza del 14/01/2022 del GIP TRIBUNALE di IMPERIA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Imperia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., al Petre la pena di anni uno, mesi otto di reclusione e al Magiaru la pena di anni due di reclusione ed C 600 di multa per plurimi reati di furto in continuazione; - che avverso tale decisione, ricorrono entrambi gli imputati, per il tramite dei loro difensori, deducendo la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen.; - che it ricorsfp devkgssere dichiarato inammissibil;, giacché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, d'altronde, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara il ricofso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Presidente Stef.ty P o fu'b ; T