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Ordinanza — n. 23771/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses prosecutor's appeal for inadmissibility regarding nullity declaration of a preliminary investigation notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23771/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the Prosecutor's appeal inadmissible against a preliminary judge's order nullifying a notification of the conclusion of preliminary investigations. The prosecutor argued the decision lacked motivation and violated the principle of conservation of effects due to irregularities in the notification record. The court rejected this, ruling that such a declaration does not halt proceedings and allows the prosecutor to simply renew the notification.

Regesto Legislator

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Art. 415-bis c.p.p.; The declaration of nullity for irregularities in the notification of the conclusion of preliminary investigations is not inadmissible and does not cause procedural stasis, as the prosecutor may simply renew the notification.

Parole chiave

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nullity of notification preliminary investigations procedural stasis renewal of notification inadmissibility of appeal conservation of effects Art. 415-bis c.p.p. nullità procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 415-bis c.p.p.
- che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod.
art. 415-bis cod. pen
- che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod.
art. 415-bis cod. proc. pen
- che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37601 del 06/06/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VENEZIAnei confronti di: MOSTAFA ABU SLEIMAN HAMDY nato il 25/02/1991 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIA(dato avviso alle partirj udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; f

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. pen., disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero; - che si deduce, con il primo motivo, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, privo dell'esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della declaratoria di nullità; con il secondo motivo, la violazione di legge, nella parte in cui il provvedimento impugnato avrebbe attribuito efficacia invalidante ad una mera irregolarità nelle indicazioni riportate dalla relata di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ignorando il principio di conservazione degli effetti dell'atto; - che, secondo la prospettazione offerta, il provvedimento avrebbe determinato un'indebita stasi del procedimento, atteso che, non avendo il giudice indicato il vizio, non sarebbe possibile emendarlo, attesa la ritualità della notifica effettuata tanto al difensore, quanto all'imputato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, ed i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. 2, n. 37601 del 06/06/2019, Rv. 277085);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso il 7 giugno 2022 Il u siglier estensor Il Presidente Sten(PM1yo... ;7-5 s---"F"r7k- -i';\ IN C