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Ordinanza — n. 23764/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23764/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23764/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOZZA CLEOPATRA nato a MONDOVI il 14/04/1971 LANZA ANTONIO nato a VENARIA REALE il 18/03/1965 avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di VERONA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che il Tribunale di Verona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Cleopatra Bozza ed Antonio Lanza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di otto mesi di reclusione ed C 300 di multa per il reato di furto in abitazione pluriaggravato; - che avverso tale decisione, gli imputati, per il tramite del loro difensore, ricorrono per cassazione deducendo la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e la ritenuta eccessività della pena irrogata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23764/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di otto mesi di reclusione ed C 300 di multa per il reato di furto in abitazione pluriaggravato; - che avverso tale decisione, gli imputati, per il tramite del loro difensore, ricorrono per cassazione deducendo la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e la ritenuta eccessività della pena irrogata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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azione di risarcimento danni da sequestro reati contro il patrimonio furto di lieve entità risarcimento per atto illecito scappatoie legali infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
- che il Tribunale di Verona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Cleopatra Bozza ed Antonio Lanza, ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOZZA CLEOPATRA nato a MONDOVI il 14/04/1971 LANZA ANTONIO nato a VENARIA REALE il 18/03/1965 avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di VERONA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Verona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Cleopatra Bozza ed Antonio Lanza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di otto mesi di reclusione ed C 300 di multa per il reato di furto in abitazione pluriaggravato; - che avverso tale decisione, gli imputati, per il tramite del loro difensore, ricorrono per cassazione deducendo la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e la ritenuta eccessività della pena irrogata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Cm cilie estensore Il Presidente CYL- PaS1 TATA IN CA,NCE147ERtA 20