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Ordinanza — n. 23762/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for filing outside statutory grounds under Art. 448 CPPT. 2017. Appeal against plea bargain sentence rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23762/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by the 2017 law. The appellant challenged the sentence length and qualification, arguing violations of procedural articles, but the court found no basis under the restricted list of admissible grounds. Consequently, the appeal was rejected ex officio, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds; appeals outside these grounds are inadmissible and result in cost liability.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds Cassation procedure sentencing review costs and fine altri reati recidiva nell'infrazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
- che il Tribunale di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
- che il Tribunale di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIPPO FRANCESCO VITO nato a TRICASE il 22/05/1991 avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di LECCEt22_-1- s7vtslra' udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Francesco Vito Zippo la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed C 800 di multa per i tre delitti di furto aggravato contestati nel capo d'imputazione; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il sigliere esten Il