Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23761/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defendants cannot personally file appeals after 2017 procedural reforms requiring legal representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant personally lacked standing to file the writ. Although the defendant argued for personal submission of the appeal, the court noted that legislative amendments to the Code of Criminal Procedure removed this specific right. Consequently, the court held that while the defendant retains the substantive right to appeal, the procedural mechanism now strictly requires a lawyer's representation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, 613 c.p.p.; The right to appeal remains substantive for the accused, but the procedural exercise of this right following the 2017 reforms mandates technical representation by a defender, rendering personal filing inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code Cassation Appeal Legal Representation Personal Filing Procedural Admissibility falsa dichiarazione della parte allegazioni insufficientemente motivate facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
art. 495 cod. pen
- che la Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo responsabile Domenico Luigi Vulcano del reato di cui all'art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VULCANO DOMENICO LUIGI nato a SCALA COELI il 14/02/1960 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle parti; 3 . udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo responsabile Domenico Luigi Vulcano del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, personalmente, ricorre per cassazione deducendo l'omessa assunzione di una prova decisiva e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 siglier estensor Il Presidente I DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 L