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Ordinanza — n. 23759/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to expired limitation period and lack of substantive review power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23759/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for a new evaluation of evidence and raised a limitation period defense, but the lower court had already established a substantive judgment. The Supreme Court ruled that since the limitation period expired after the appellate decision and the appeal was inadmissible, the court lacked jurisdiction to review substantive non-punishability grounds.

Regesto Legislator

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Art. 52 cod. pen.; Art. 157 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen. - When a limitation period expires after a final judgment and an appeal is inadmissible, the court of appeal cannot review substantive non-punishability grounds as it lacks jurisdiction over the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility limitation period expiration substantive judgment formation court of cassazione jurisdiction non-punishability review power lesione alla caviglia abbandono per lesioni personali risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

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Art. 52 cod. pen.
Art. 157 cod. pen.
pen., alla manifesta illogicità della motivazione offerta, alla ritenuta responsabilità dell'imputato e alla violazione dell'art. 157 cod.
Art. 159 cod. pen.
6-8 della sentenza impugnata) - che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, essendo stati rilevati 148 giorni di sospensione ex art. 159 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 52 cod. pen
art. 157 cod. pen
pen., alla manifesta illogicità della motivazione offerta, alla ritenuta responsabilità dell'imputato e alla violazione dell'art. 157 cod.
art. 159 cod. pen
6-8 della sentenza impugnata) - che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, essendo stati rilevati 148 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez.
Sez. Un. 32 del 22/11/2000, De Luca
23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. Un. 32 del 22/11/2000, De Luca); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGIUS FRANCESCO nato a SASSARI il 12/06/1968 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la condanna di primo grado, ha ritenuto responsabile Francesco Angius del reato di lesioni personali; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando tre motivi di censura, relativi alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., alla manifesta illogicità della motivazione offerta, alla ritenuta responsabilità dell'imputato e alla violazione dell'art. 157 cod. pen., ritenendo il ricorrente maturato il termine prescrizionale; - che i primi due motivi di censura sono inammissibili in quanto sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, peraltro, sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale (cfr. pagg. 6-8 della sentenza impugnata) - che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, essendo stati rilevati 148 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. e, secondo consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. Un. 32 del 22/11/2000, De Luca); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 nsig re este •re Il