Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of merits and discretionary sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Girolamo Russo inadmissible. Russo argued that the lower court erred in finding subjective intent for bankruptcy crimes and imposed excessive sanctions despite mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with sound legal reasoning, while affirming that sentencing comparisons fall within the discretionary power of the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined and dismissed by the court of first instance, or if it challenges the discretionary evaluation of mitigating and aggravating circumstances provided with sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIROLAMO nato a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 01/05/1966 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la condanna di primo grado, ha ritenuto responsabile Girolamo Russo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché del reato di cui agli artt. 220, 226, 16 n. 3 e 49 I.fall.; - che avverso tale decisione, l'imputato, personalmente, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura, relativi alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo nei reati di bancarotta ed alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio in ragione dell'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; - che la richiesta di rinvio non può essere accolta, in quanto non è prevista la presenza delle parti; - che il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pagg. 4-6 della sentenza impugnata, dove si esplicitano dettagliatamente gli elementi dai quali la corte territoriale, con argomentazioni coerenti ed immuni da vizi logici e giuridici, ha ritenuto di poter desumere l'esistenza di una consapevole volontà dell'imputato); - che il secondo motivo è inammissibile non solo perché riproduttivo di circostanze già adeguatamente vagliate e disattese dalla corte territoriale (pag. 6 della sentenza), ma anche perché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). E la corte territoriale ha correttamente evidenziato, quali elementi valutativi, la pluralità e la gravità delle condotte contestate; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022