Criminal appeal dismissed because defendant personally filed cassation appeal without legal representation, violating procedural reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition without a lawyer. Although the lower court confirmed guilt for credit card fraud and money laundering, the Supreme Court ruled that legislative reforms removed the right for defendants to file appeals personally. Consequently, the court held that personal filing without technical representation violates the new procedural requirements for exercising the right of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 cod. proc. pen.; The right to appeal remains substantive but its exercise requires mandatory legal representation, rendering personal appeals by the accused inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILAN ELENA nato a VICENZA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la condanna di primo grado, confermando la responsabilità di Elena Pilan per i reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, riciclaggio e sostituzione di persona e rideterminando la pena; - che avverso tale decisione, l'imputato, personalmente, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura, relativo alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio; - che deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il C iglier estensore Il Presidente ic ele uoc Stefrn}:2-1-h20