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Ordinanza — n. 23756/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to raise sentencing argument in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23756/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Nicoletta Tonsig inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 110, 56, 624, and 625 of the Penal Code, arguing for reduced punishment under Article 131-bis. The court rejected the claim for leniency as already properly examined and dismissed the sentencing argument because it was not raised during the appeal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the ground of sentencing is not raised in the second instance, and the claim for reduced punishment based on particular leniency is merely a repetition of issues already dismissed by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal second instance omission Article 131-bis sentencing argument Cassation procedure furto aggravato aggravamento della pena infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due autonomi motivi di censura; - che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due autonomi motivi di censura; - che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONSIG NICOLETTA nato a BOLLATE il 08/02/1980 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ha confermato la condanna di Nicoletta Tonsig per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 5 cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due autonomi motivi di censura; - che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza impugnata, dove si esplicitano i numerosi precedenti, tutti specifici, che impediscono l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità); - che il secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto non proposto in appello; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Co sialre estenso e Il Presidente 'L P C) S TATA IN C 20 1U)202