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Ordinanza — n. 23754/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23754/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23754/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO ROSSO STEFANIA nato a POMPEI il 30/01/1978 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di Stefania Lo Rosso per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen., riconoscendo, tuttavia, le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminando, conseguentemente, la pena in mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un solo motivo di censura, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante contestata (art. 625 n. 7 cod. pen.); - che la doglianza è inammissibile in quanto offre un'interpretazione in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; - che, infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l'esposizione a pubblica fede è da escludersi soltanto in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi e specificamente volti ad impedire la sottrazione della res, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria od eventuale (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021 Esposito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23754/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo; Sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, Fusari; Sez. 5 n. 34009 del 20/09/2006, Mocarski); - che, in concreto, la corte territoriale ha dato atto che l'imputata si è impossessata di un oggetto esposto sugli scaffali del negozio e che l'addetto alla sicurezza, all'interno dell'esercizio commerciale, non ha mai affermato di aver visto l'imputata sottrarre la merce esposta, ma solo di essersi insospettito per l'atteggiamento assunto; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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favoreggiamento furto aggravato tentato furto reato flagrante furto di lieve entità indagine per furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO ROSSO STEFANIA nato a POMPEI il 30/01/1978 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di Stefania Lo Rosso per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen., riconoscendo, tuttavia, le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminando, conseguentemente, la pena in mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un solo motivo di censura, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante contestata (art. 625 n. 7 cod. pen.); - che la doglianza è inammissibile in quanto offre un'interpretazione in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; - che, infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l'esposizione a pubblica fede è da escludersi soltanto in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi e specificamente volti ad impedire la sottrazione della res, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria od eventuale (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021 Esposito;

Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo; Sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, Fusari; Sez. 5 n. 34009 del 20/09/2006, Mocarski); - che, in concreto, la corte territoriale ha dato atto che l'imputata si è impossessata di un oggetto esposto sugli scaffali del negozio e che l'addetto alla sicurezza, all'interno dell'esercizio commerciale, non ha mai affermato di aver visto l'imputata sottrarre la merce esposta, ma solo di essersi insospettito per l'atteggiamento assunto; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen