Cassation appeal dismissed as inadmissible for being fact-based and lacking specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against a second-instance conviction for crimes under Articles 582 and 585 of the Penal Code, claiming the lower court erred in assessing witness credibility and denying mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely restated factual disputes rather than presenting new legal grounds, as the lower court had already adequately addressed the issues of witness reliability and the inapplicability of generic mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be grounded in specific legal errors, not mere factual reconstructions; appeals that merely reproduce facts already evaluated by the court of first instance or second instance without raising distinct legal questions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHETTA EMANUELE nato a BRONI il 30/09/1979 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo Emanuele Lucchetta responsabile dei reati di cui agli artt. 582, comma 2, e 585 cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura; - che le due doglianze sono inammissibili in quanto articolate in fatto (atteso che prospettano una diversa ricostruzione degli elementi probatori valutati dai giudici di merito) e comunque prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con riferimento al profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi esaminati (in relazione ai quali la corte territoriale dà conto dell'attendibilità della persona offesa e dei riscontri esterni, peraltro non essenziali, acquisiti: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (in relazione ai quali la corte territoriale dà conto dei motivi posti a fondamento della scelta e della logica compatibilità tra il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della reclusione della recidiva: pag. 4); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il C nsiolier stenso Il Presidente Mich le i oc F-C; LPO1TTA IN O.' " '-. 20 6