Cassation appeal dismissed for lack of specificity as arguments merely repeated lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's decision to exclude an aggravating circumstance and reclassify one incident as attempted theft. The court rejected these claims because they lacked extrinsic specificity, merely reproducing arguments already fully examined and dismissed by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 1 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals lacking extrinsic specificity that merely reproduce arguments already examined by the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA ACHILLE nato a REGGIO CALABRIA il 16/01/1965 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 1 cod. pen., ha ritenuto Achille Mazza responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 99, 110, 61 n. 5 e 624 cod. pen., riqualificando uno dei due episodi contestati come tentato furto; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura; - che entrambe le doglianze sono inammissibili in quanto privi di specificità estrinseca perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: tanto il motivo relativo all'invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (escluso in ragione del precedente specifico e dei due episodi contestati), tanto il motivo relativo alla contestata recidiva (applicata proprio in ragione dei detti precedenti e della già dichiarata recidiva); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Pres