Ordinanza — n. 23748/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FABIO nato a ERICE il 03/09/1981 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo Fabio Messina responsabile dei reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen. (capo A) e del reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen.; - che la corte territoriale ha dettagliatamente ricostruito la dinamica dei fatti in contestazione, ampiamente argomentando in ordine alla responsabilità dell'imputato, fermato dai militari mentre si dava alla fuga abbandonando l'autovettura rubata, all'interno della quale veniva rinvenuti gli strumenti atti allo scasso contestati al capo B); - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura; - che entrambe le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto si limitano a riproporre incongruenze cronologiche o logistiche, già ampiamente valutate e disattese dalla corte d'appello con motivazione logica e coerente; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23748/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen. (capo A) e del reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen.; - che la corte territoriale ha dettagliatamente ricostruito la dinamica dei fatti in contestazione, ampiamente argomentando in ordine alla responsabilità dell'imputato, fermato dai militari mentre si dava alla fuga abbandonando l'autovettura rubata, all'interno della quale veniva rinvenuti gli strumenti atti allo scasso contestati al capo B); - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura; - che entrambe le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto si limitano a riproporre incongruenze cronologiche o logistiche, già ampiamente valutate e disattese dalla corte d'appello con motivazione logica e coerente; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FABIO nato a ERICE il 03/09/1981 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo Fabio Messina responsabile dei reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen. (capo A) e del reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen.; - che la corte territoriale ha dettagliatamente ricostruito la dinamica dei fatti in contestazione, ampiamente argomentando in ordine alla responsabilità dell'imputato, fermato dai militari mentre si dava alla fuga abbandonando l'autovettura rubata, all'interno della quale veniva rinvenuti gli strumenti atti allo scasso contestati al capo B); - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura; - che entrambe le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto si limitano a riproporre incongruenze cronologiche o logistiche, già ampiamente valutate e disattese dalla corte d'appello con motivazione logica e coerente; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Presidente Stef4gip 2\-A" D E P TATA IN CAhlr- 2