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Ordinanza — n. 23747/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction for electricity theft due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23747/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Passalacqua inadmissible regarding his conviction for aggravated theft of electricity. The appellant argued for lack of motivation and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments either repetitive of already reviewed points or lacking standing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be admissible and supported by legitimate interest; grounds that merely repeat prior judicial findings or fail to demonstrate a concrete interest in overturning a balanced assessment of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances aggravated theft electricity lack of legitimate interest repetitive appeal grounds sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ANTONIO nato a CATANZARO il 27/01/1960 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che a Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa di primo grado, ha ritenuto responsabile Antonio Passalacqua del reato di furto aggravato continuato, per aver sottratto un notevole quantità di energia elettrica, utilizzata per alimentare la sua abitazione; - che avverso detta sentenza il ricorrente, per il tramite del suo difensore, articola due motivi d'impugnazione con i quali si contestano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il primo, relativo alla dedotta situazione di indigenza dell'imputato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; il secondo, relativo al bilanciamento delle circostanze, perché non sorretto da interesse ad impugnare, in quanto non tiene conto del fatto che le attenuanti generiche sono state ritenute già prevalenti rispetto alle contestate aggravanti e che la recidiva è stata di fatto esclusa; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il C Il Presidente Stepz EPOSITATA IN CAN 4,1.E