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Ordinanza — n. 23746/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23746/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23746/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRENTACOSTI DOMENICO SAMUELE nato a PALERMO il 25/12/1992 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Domenico Samuele Trentacosti e ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; - che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23746/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; - che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Parole chiave

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gravi addebiti penali furto aggravato altri capi d'accusa infrazione privilegiata reato flagrante permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
In particolare: - la condizione di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRENTACOSTI DOMENICO SAMUELE nato a PALERMO il 25/12/1992 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Domenico Samuele Trentacosti e ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; - che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, 8825 del 27/10/2016, Galtelli); - che la corte territoriale ha correttamente rilevato come l'appellante non si è in alcun modo confrontato con le emergenze fattuali e logiche analizzate nel corso del giudizio, limitandosi a riproporre le medesime circostanze di fatto già analiticamente valutate in primo grado. In particolare: - la condizione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., invocata con il primo motivo dell'atto di appello, non è applicabile nella specie giacché l'imputato è stato condannato per il reato di furto pluriaggravato e la relativa pena edittale precluda l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità; - l'esposizione a pubblica fede è da escludersi soltanto in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi e specificamente volti ad impedire la sottrazione della res, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria od eventuale (Sez. 5, 6416 del 14/11/2014, Garofalo;

Sez. 5, 14022 del 08/01/2014, Fusari; Sez. 5 34009 del 20/09/2006, Mocarski), come in concreto è avvenuto; - il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., essendo del tutto irrilevante la questione della recidiva, attesa la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso