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Ordinanza — n. 23744/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23744/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA ROBERTA nato a PESCARA il 22/12/1975 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che la Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo Roberta Palma responsabile del reato di furto pluriaggravato; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando tre motivi di censura; - che tutte le doglianze sono inammissibili in quanto la prima (con cui si contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata) è finalizzata a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; la seconda è, invece, inammissibile in quanto afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretto da motivazione logica e coerente con i dei processuali (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), atteso peraltro che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288); la terza, afferente alle attenuanti generiche (già riconosciute con la sentenza di primo grado) e all'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile in quanto non risulta proposta con l'atto appello; - che tutti i motivi, comunque, sono privi di specificità estrinseca perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23744/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 5 della sentenza impugnata), atteso peraltro che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288); la terza, afferente alle attenuanti generiche (già riconosciute con la sentenza di primo grado) e all'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile in quanto non risulta proposta con l'atto appello; - che tutti i motivi, comunque, sono privi di specificità estrinseca perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale truffa aggravata motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio peggioramento di uno stato anteriore attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA ROBERTA nato a PESCARA il 22/12/1975 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo Roberta Palma responsabile del reato di furto pluriaggravato; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando tre motivi di censura; - che tutte le doglianze sono inammissibili in quanto la prima (con cui si contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata) è finalizzata a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; la seconda è, invece, inammissibile in quanto afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretto da motivazione logica e coerente con i dei processuali (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), atteso peraltro che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288); la terza, afferente alle attenuanti generiche (già riconosciute con la sentenza di primo grado) e all'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile in quanto non risulta proposta con l'atto appello; - che tutti i motivi, comunque, sono privi di specificità estrinseca perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Con "collere estensore Il Presidente ich le Stef Pall Ep o s rr20