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Ordinanza — n. 23739/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding sentencing and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Di Napoli's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in both submitted petitions. The first complaint regarding sentencing was rejected because the lower court's evaluation of mitigating circumstances was sufficiently motivated and not arbitrary, whereas the second complaint concerning Article 129 of the Code of Criminal Procedure was deemed too generic. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 69 cod. pen.: Appeals regarding sentencing or procedural violations must be specific; general complaints or those challenging motivated discretionary judgments on equivalence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing review discretionary power procedural violation altri capi d'accusa aggravamento della pena abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Pace si presenta inammissibile, avendo l'imputato proposto in appello censure afferenti al trattamento sanzionatorio e comunque risulta del tutto generico, laddove censura la mancata valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.
Art. 69 cod. pen.
articolo 129 c.p
Pace il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 129 c.p.p.
art. 69 cod. pen
art. 129 c.p
Pace si presenta inammissibile, avendo l'imputato proposto in appello censure afferenti al trattamento sanzionatorio e comunque risulta del tutto generico, laddove censura la mancata valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6866 de125/11/2009
pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 de125/11/2009); -ritenuto che il ricorso a firma dell'avv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI LUIGI nato a NAPOLI il 04/05/1998 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Di Napoli Luigi per il reato di furto pluriaggravato e resistenza a p.u.; - rilevato che avverso detta sentenza l'imputato ha proposto due distinti ricorsi a mezzo dei suoi difensori con i quali lamenta: con il primo ricorso a firma dell'avv.

Balbo il vizio di motivazione di violazione di legge in riferimento alla quantificazione della pena irrogata; con il secondo ricorso a firma dell'avv. Pace il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 129 c.p.p. - ritenuto che entrambi i ricorsi proposti sono privi di specificità, atteso che il ricorso a firma a firma dell'avv. Balbo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto di confermare la valutazione del primo giudice in considerazione della congruità della pena irrogata con concessione delle circostanze attenuanti generiche in condizione di equivalenza rispetto alla gravità del fatto; peraltro le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 de125/11/2009); -ritenuto che il ricorso a firma dell'avv.

Pace si presenta inammissibile, avendo l'imputato proposto in appello censure afferenti al trattamento sanzionatorio e comunque risulta del tutto generico, laddove censura la mancata valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. pur avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto degli elementi di responsabilità a suo carico; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deliricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il nsigliere estensore Il Presidente sa Pezzullo() Steflny C.)EPOSI TATA 2 IN C