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Ordinanza — n. 23738/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23738/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARELLI ANDREA nato a JESI il 29/07/1963 avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del primo giudice nei confronti di Santarelli Andrea per il delitto di furto aggravato; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo di ricorso, lamentando il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 99/4 c.p.; - ritenuto che il motivo di ricorso proposto è privo di specificità, perché reiterativo di doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, laddove è stato messo in risalto come ricorrano nella fattispecie le condizioni di applicabilità dell'aumento per la recidiva, per la natura e il numero dei precedenti contro il patrimonio (più condanne per furto e ben 5 in materia di ricettazione) a carico dell'imputato, sì da rendere evidente che tali precedenti abbiano spiegato un ruolo in termini di accresciuta propensione a delinquere dell'imputato; ciò tenuto conto peraltro del fatto che nell'episodio in esame, nonostante la videosorveglianza, l'imputato non è riuscito a trattenersi dall' impossessarsi del bene altrui in quanto ormai abituato a tale tipologia di condotta delittuosa; tale valutazione non merita alcuna censura avendo in sostanza, senza illogicità, ritenuto la Corte territoriale la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione delle numerosi fatti illeciti già perpetrati dall'imputato; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99/4 c.p.; - ritenuto che il motivo di ricorso proposto è privo di specificità, perché reiterativo di doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, laddove è stato messo in risalto come ricorrano nella fattispecie le condizioni di applicabilità dell'aumento per la recidiva, per la natura e il numero dei precedenti contro il patrimonio (più condanne per furto e ben 5 in materia di ricettazione) a carico dell'imputato, sì da rendere evidente che tali precedenti abbiano spiegato un ruolo in termini di accresciuta propensione a delinquere dell'imputato; ciò tenuto conto peraltro del fatto che nell'episodio in esame, nonostante la videosorveglianza, l'imputato non è riuscito a trattenersi dall' impossessarsi del bene altrui in quanto ormai abituato a tale tipologia di condotta delittuosa; tale valutazione non merita alcuna censura avendo in sostanza, senza illogicità, ritenuto la Corte territoriale la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione delle numerosi fatti illeciti già perpetrati dall'imputato; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attività criminosa sanzioni penali criminalità persistente pentito riesame dell'entità pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARELLI ANDREA nato a JESI il 29/07/1963 avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del primo giudice nei confronti di Santarelli Andrea per il delitto di furto aggravato; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo di ricorso, lamentando il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 99/4 c.p.; - ritenuto che il motivo di ricorso proposto è privo di specificità, perché reiterativo di doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, laddove è stato messo in risalto come ricorrano nella fattispecie le condizioni di applicabilità dell'aumento per la recidiva, per la natura e il numero dei precedenti contro il patrimonio (più condanne per furto e ben 5 in materia di ricettazione) a carico dell'imputato, sì da rendere evidente che tali precedenti abbiano spiegato un ruolo in termini di accresciuta propensione a delinquere dell'imputato; ciò tenuto conto peraltro del fatto che nell'episodio in esame, nonostante la videosorveglianza, l'imputato non è riuscito a trattenersi dall' impossessarsi del bene altrui in quanto ormai abituato a tale tipologia di condotta delittuosa; tale valutazione non merita alcuna censura avendo in sostanza, senza illogicità, ritenuto la Corte territoriale la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione delle numerosi fatti illeciti già perpetrati dall'imputato; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa P llo Stefaral ' ( DEPOSITATA IN CANCEU FRIA