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Ordinanza — n. 23735/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23735/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23735/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURA ANGELO nato a BELMONTE MEZZAGNO il 08/02/1970 avverso la sentenza del 19/02/2021 del TRIBUNALE di LECCE[dato avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Lecce ha applicato ex artt. 444 c.p.p. a Laura Angelo la pena di mesi due di reclusione, per il reato di cui agli articoli 81, 612/2 c.p.; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione, non avendo il tribunale argomentato in ordine all'esclusione della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. e, comunque, di indicare gli elementi di prova sulla base dei quali ha fondato l'irrogazione della pena detentiva; - ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. atteso che con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). -ritenuto che nella fattispecie in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, avendo l'imputato sviluppato censure in punto di vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. ed avendo, comunque, la sentenza impugnata analizzato l'aspetto della ricorrenza di una delle cause ex art. 129 c.p.p., escludendo tale evenienza (sulla base del contenuto della comunicazione della notizia di reato, con allegata querela); - ritenuto che più volte questa Corte ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena, con cui si deduca la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis, Sez.

Regesto Legislator

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artt. 444 c.p, articolo 129 c.p, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 23735/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p. a Laura Angelo la pena di mesi due di reclusione, per il reato di cui agli articoli 81, 612/2 c.p.; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione, non avendo il tribunale argomentato in ordine all'esclusione della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. e, comunque, di indicare gli elementi di prova sulla base dei quali ha fondato l'irrogazione della pena detentiva; - ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. atteso che con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). -ritenuto che nella fattispecie in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, avendo l'imputato sviluppato censure in punto di vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. ed avendo, comunque, la sentenza impugnata analizzato l'aspetto della ricorrenza di una delle cause ex art. 129 c.p.p., escludendo tale evenienza (sulla base del contenuto della comunicazione della notizia di reato, con allegata querela); - ritenuto che più volte questa Corte ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena, con cui si deduca la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis, Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione protezione dalla disdetta motivi di persecuzione rilevanti motivo d'espulsione motivi validi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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artt. 444 c.p
articolo 129 c.p
-ritenuto che nella fattispecie in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, avendo l'imputato sviluppato censure in punto di vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p
-ritenuto che nella fattispecie in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, avendo l'imputato sviluppato censure in punto di vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURA ANGELO nato a BELMONTE MEZZAGNO il 08/02/1970 avverso la sentenza del 19/02/2021 del TRIBUNALE di LECCE[dato avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Lecce ha applicato ex artt. 444 c.p.p. a Laura Angelo la pena di mesi due di reclusione, per il reato di cui agli articoli 81, 612/2 c.p.; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione, non avendo il tribunale argomentato in ordine all'esclusione della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. e, comunque, di indicare gli elementi di prova sulla base dei quali ha fondato l'irrogazione della pena detentiva; - ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. atteso che con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). -ritenuto che nella fattispecie in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, avendo l'imputato sviluppato censure in punto di vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. ed avendo, comunque, la sentenza impugnata analizzato l'aspetto della ricorrenza di una delle cause ex art. 129 c.p.p., escludendo tale evenienza (sulla base del contenuto della comunicazione della notizia di reato, con allegata querela); - ritenuto che più volte questa Corte ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena, con cui si deduca la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis, Sez.

F., ord. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761); - considerato che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende;. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ▪ Pezzullo Stefari o iL27 I TATA LERIA