Cassation appeal dismissed for lack of specificity as grievances merely repeated lower court arguments without new analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gabedava Irakli inadmissible due to a lack of specificity. The appellant argued that the Court of Appeal incorrectly identified him as a co-conspirator in aggravated thefts, but the court found these complaints were merely repetitive of the original appeal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grievances lack specificity by merely reiterating arguments already presented in the appeal against the lower court judgment without providing new analysis or confronting the territorial court's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABEDAVA IRAKLI nato il 12/03/1988 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; • FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 20 marzo 2018, rideterminava nei confronti di Gabedava Irakli la pena- non computata la recidiva ex articolo 63/4 c.p.- nella misura di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, per due delitti di furto aggravato in abitazione di denaro contante, preziosi e oggetti vari in concorso con altri; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione , l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla esatta individuazione del ricorrente quale soggetto concorrente nei reati di furto in abitazione nei giorni 8 e 12 giugno 2012; - ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo privo di specificità, perché le doglianze proposte sono reiterative di quelle di cui ai motivi di gravame, senza confrontarsi affatto con quanto evidenziato dalla Corte territoriale che ha ricavato senza illogicità, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la responsabilità del deducente da plurimi convergenti elementi, tra cui gli esiti delle conversazioni oggetto di c:aptazione; - considerato che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ri. Pezzullo m a Stefaizi Pa DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2