Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding false document usage and legal integration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds distinguishing it from the lower court's reasoning. The appellant argued for a violation of procedural articles and the invalidity of the Nigerian driver's license under Italian law, but the court found these complaints merely reiterated previous grievances without new legal analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 c.p.p.; Art. 546 c.p.p.; Art. 489 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reiterative of those in the prior complaint and fail to offer a specific legal confrontation with the lower court's reasoning.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSAZEMWINDE EFOSA HENRY nato il 12/12/1979 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Osazemwinde Efosa Henry per il reato di cui all'art. 489 c.p. -per aver esibito alla P.G. una patente di guida nigeriana risultata contraffatta- concedendo tuttavia all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione I 'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi con i quali lamenta: con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione agli articoli 125 e 546 c.p.p., quanto alla mancata dimostrazione della condotta di uso dell'atto falso; con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 489 c.p. per mancata integrazione giuridica del delitto contestato e invalidità degli effetti del documento nell'ordinamento giuridico italiano; - ritenuto che i due motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto con la quale il ricorrenl:e non si confronta affatto e specificamente: -in merito all'utilizzo del documento falso, l'imputato non si confronta con quanto evidenziato nella sentenza impugnata secondo cui tale documento veniva usato dall'imputato essendo stato esibito alla PG e valutato i fini identificativi dello stesso; -in merito alla mancata produzione di effetti derivanti dall'utilizzo del documento falso oggetto di giudizio, la Corte territoriale ha evidenziato come non rilevi l'inutilizzabilità di detta patente in Italia al fine di condurre un veicolo posto che l'imputato la utilizzava a fini identificativi; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore