Sentenza — n. 23725/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHNUR LORENZO nato a MILANO il 05/03/1954 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha riqualificato i fatti di bancarotta fraudolenta documentale ascritti a Schnur Lorenzo in bancarotta semplice di cui all'art. 217 /2 L. Fall. rideterminando la pena principale e quella accessoria. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo l'intervenuta prescrizione dei reati ai capi a) e b) antecedentemente alla sentenza di appello, all'esito dell'intervenuta riqualificazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 23725/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha riqualificato i fatti di bancarotta fraudolenta documentale ascritti a Schnur Lorenzo in bancarotta semplice di cui all'art. 217 /2 L. Fall. rideterminando la pena principale e quella accessoria. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo l'intervenuta prescrizione dei reati ai capi a) e b) antecedentemente alla sentenza di appello, all'esito dell'intervenuta riqualificazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHNUR LORENZO nato a MILANO il 05/03/1954 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha riqualificato i fatti di bancarotta fraudolenta documentale ascritti a Schnur Lorenzo in bancarotta semplice di cui all'art. 217 /2 L. Fall. rideterminando la pena principale e quella accessoria. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo l'intervenuta prescrizione dei reati ai capi a) e b) antecedentemente alla sentenza di appello, all'esito dell'intervenuta riqualificazione.
3. Con memoria trasmessa a mezzo Pec in data 29.4.2022 il ricorrente ha insistito nel ricorso.
4. Il ricorso è fondato, atteso che quanto al capo a) il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è maturato alla data del 9.3.2018, a decorrere dalla data di fallimento del 9.9.2010 della soc. fallita Fitness Solution s.r.I., e del pari per il capo b) è maturato alla data del 14.1.2019 dalla data di fallimento del 14.7.2021 della soc. Vico Squash s.r.l.
5. In mancanza di sospensioni, dunque, è maturata per entrambi i reati la prescrizione antecedentemente alla sentenza di appello del 14.4.2021. 6.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata :senza rinvio per essere i reati ascritti all'imputato estinti per intervenuta prescrizione P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefme DE OSITATA IN CANCELLERIA 20 -