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Ordinanza — n. 23718/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding subjective and objective elements of documentary bankruptcy crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23718/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant argued violations of law concerning the subjective and objective elements of the crime of simple documentary bankruptcy, but these claims were merely repetitive of previous grievances already rejected by the Court of Appeal. The court ruled that the lower court had correctly and sufficiently addressed the elements of responsibility in its prior judgment, rendering the new appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised lack specificity and merely repeat grievances already disallowed in the contested judgment with correct legal reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal inadmissibility documentary bankruptcy crime subjective elements objective elements repetitive grievances legal reasoning documenti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGHESI STEFANIA nato a BRESCIA il 15/11/1965 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna nei confronti di Borghesi Stefania alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di bancarotta semplice documentale di cui agli artt. 217 e 222 L. Fall.; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con il quale lamenta il vizio di violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato; - ritenuto che il motivo di ricorso proposto è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, con la quale sono stati esattamente e congruamente rappresentati gli elementi di responsabilità a carico dell'imputata sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Presidente Ste;Tiya4 DEPOSITATA !N r"."' r‘in7' 4