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Ordinanza — n. 23717/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23717/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATERNI ROBERTO nato a PAVIA il 10/06/1973 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; I. FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano rideterminava nei confronti di Paterni Roberto la pena principale in anni uno e mesi quattro di reclusione nonché la durata delle pene accessorie di cui all'articolo 216 u.c.L.Fall. in anni 5 per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli articoli 216/1 n. 2 e 223 L.Fall.; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi, con i quali lamenta: con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, non avendo l'imputato agito con il dolo richiesto dalla norma; con il secondo motivo, il vizio di motivazionein punto di affermazione di responsabilità dell'imputato; -ritenuto che i motivi di ricorso proposti sono affetti da conclamata genericità, essendo, le deduzioni indeterminate, non comprendendosi quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; invero, la sentenza impugnata dà esattamente conto delle ragioni della responsabilità dell'imputato in relazione all'art. 40/2 c.p. e della inverosimiglianza della sua versione dei fatti di essere divenuto amministratore a sua insaputa, avendo solo in un secondo momento realizzato di essere amministratore formale della società gestita di fatto da altri due soggetti; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, richiedendo il dolo specifico che nella fattispecie è stato chiaramente desunto dalla fraudolenza dell'intera operazione di gestione della società affidata alla testa di legno Paterni, autotrasportatore (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,Rv. 279838); - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23717/2022 — snpen · Corte di Cassazione: FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano rideterminava nei confronti di Paterni Roberto la pena principale in anni uno e mesi quattro di reclusione nonché la durata delle pene accessorie di cui all'articolo 216 u.c.L.Fall. in anni 5 per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli articoli 216/1 n. 2 e 223 L.Fall.; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi, con i quali lamenta: con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, non avendo l'imputato agito con il dolo richiesto dalla norma; con il secondo motivo, il vizio di motivazionein punto di affermazione di responsabilità dell'imputato; -ritenuto che i motivi di ricorso proposti sono affetti da conclamata genericità, essendo, le deduzioni indeterminate, non comprendendosi quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; invero, la sentenza impugnata dà esattamente conto delle ragioni della responsabilità dell'imputato in relazione all'art. 40/2 c.p. e della inverosimiglianza della sua versione dei fatti di essere divenuto amministratore a sua insaputa, avendo solo in un secondo momento realizzato di essere amministratore formale della società gestita di fatto da altri due soggetti; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, richiedendo il dolo specifico che nella fattispecie è stato chiaramente desunto dalla fraudolenza dell'intera operazione di gestione della società affidata alla testa di legno Paterni, autotrasportatore (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,Rv. 279838); - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta amministrazione infedele falsità in documenti di servizio documenti bancari traente irregolarità finanziarie
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATERNI ROBERTO nato a PAVIA il 10/06/1973 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; I. FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano rideterminava nei confronti di Paterni Roberto la pena principale in anni uno e mesi quattro di reclusione nonché la durata delle pene accessorie di cui all'articolo 216 u.c.L.Fall. in anni 5 per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli articoli 216/1 n. 2 e 223 L.Fall.; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi, con i quali lamenta: con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, non avendo l'imputato agito con il dolo richiesto dalla norma; con il secondo motivo, il vizio di motivazionein punto di affermazione di responsabilità dell'imputato; -ritenuto che i motivi di ricorso proposti sono affetti da conclamata genericità, essendo, le deduzioni indeterminate, non comprendendosi quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; invero, la sentenza impugnata dà esattamente conto delle ragioni della responsabilità dell'imputato in relazione all'art. 40/2 c.p. e della inverosimiglianza della sua versione dei fatti di essere divenuto amministratore a sua insaputa, avendo solo in un secondo momento realizzato di essere amministratore formale della società gestita di fatto da altri due soggetti; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, richiedendo il dolo specifico che nella fattispecie è stato chiaramente desunto dalla fraudolenza dell'intera operazione di gestione della società affidata alla testa di legno Paterni, autotrasportatore (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,Rv. 279838); - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente sa Pezzullo Sten 9 2 (-1 , 9Aa DEPOSATATA 2